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Contestazione della vignetta | Acquista la vignetta online

Che cosa devi fare in caso di contestazione della multa per la vignetta?

Per circolare legalmente sulla rete delle strade nazionali in Romania, tutti i conducenti auto devono pagare una tariffa di utilizzo chiamata vignetta. Il prezzo si stabilisce secondo il tipo di autoveicolo e il periodo di validità della vignetta. Ai conducenti auto è possibile imputare una multa se gli agenti di polizia accertano la mancanza della vignetta o se sono rilevati dalle telecamere o se la validità della vignetta è scaduta.

Come posso contestare la multa per la vignetta?

Prima di tutto, devi rivolgerti al Tribunale competente e devi formulare una denuncia contro la multa per la vignetta. La denuncia ha un stesura specifica. Poi, devi allegare i documenti necessari e devi inviare la pratica al Tribunale dove sarà registrata e si stabilirà un’udienza. Il Tribunale si pronuncerà sulla contestazione della multa per la vignetta.


I verbali di accertamento della contravvenzione per i conducenti auto che circolano senza la vignetta, devono essere apportati alla loro conoscenza entro un massimo di 30 giorni, periodo in cui non possono essere soggetti di sanzioni per lo stesso delitto. Il termine di 30 giorni è quello previsto dalla legislazione vigente.


Contro il verbale di accertamento della contravvenzione e di applicazione della multa, è possibile presentare una denuncia entro 15 giorni dalla consegna o dalla sua comunicazione. La denuncia si presenta al Tribunale nel cui territorio è avvenuta la contravvenzione (se non viene specificato un altro Foro competente nel verbale di accertamento della contravvenzione).


Agli utenti si possono applicare delle multe contravvenzionali sia sulla rete delle strade nazionali di Romania, sia ai punti di controllo della frontiera di Stato, all’uscita di Romania.


Dal 1 ottobre 2010, l’accertamento delle contravvenzioni è possibile anche con l’aiuto di alcuni mezzi tecnici omologati, disposti per la rete delle strade nazionali di Romania, indicati nel verbale di accertamento della contravvenzione.


Nei casi previsti al comma (2), il verbale di accertamento della contravvenzione può essere redatto anche in assenza del contravveniente, previa la sua identificazione nelle basi date fornite dal Ministero dell’Amministrazione e degli Interni – Direzione Regime Patenti di Guida e Immatricolazione dei Veicoli o del conducente auto in caso di utenti stranieri. Il verbale viene redatto e comunicato al contravveniente entro 30 giorni dall’accertamento della contravvenzione, intervallo in cui non si possono redigere verbali di accertamento della contravvenzione per la trasgressione delle disposizioni dell’art. 8, comma (1).